1)La Corte
Costituzionale boccia il prelievo del 2,50% per il Tfr sugli stipendi dei
dipendenti pubblici
con sentenza n. 223/2012 deposita
in data 11.10.2012, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la
trattenuta del 2,50% della base retributiva operata dal datore di
lavoro nei confronti dei lavoratori pubblici.
L’applicazione di tale ritenuta
è un ingiustificato trattamento
deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, i quali non
sono sottoposti a tale prelievo da parte del datore di lavoro; un trattamento
lesivo quindi che viola gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
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2)Il taglio agli stipendi dei magistrati e alle retribuzioni dei dirigenti
pubblici che superano i 90mila euro è incostituzionale. Lo ha
stabilito la Corte costituzionale che con la sentenza 223/2012 boccia alcune
norme contenute nella manovra correttiva varata dal governo Berlusconi con il dl
del 31 maggio 2010 n. 78, intitolato 'Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica'. La sentenza
riguarda 26.472 tra dipendenti e manager (tra cui 10 mila medici) per un
ammontare di circa 23 milioni l'anno.
La Consulta blocca
l'articolo 9 del decreto che dispone che a decorrere dal primo gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013 ''i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte
eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte
eccedente 150.000 euro''.
La Consulta boccia analogamente il comma 22
sempre dell'articolo 9, dove viene disposto che ai magistrati non siano erogati,
''senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il
conguaglio del triennio 2010-2012'' e che ''per il triennio 2013-2015 l'acconto
spettante per il 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009,
2010 e 2014''.
A giudizio della Corte le disposizioni governative si
pongono ''in evidente contrasto'' con gli articoli 3 e 53 della Costituzione,
dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e
tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro
capacità contributiva. Nella sentenza si legge inoltre che ''l'introduzione di
una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto
ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il
principio della parita' di prelievo a parita' di presupposto d'imposta
economicamente rilevante''.
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