(nella immagine: una macchina sega ossi)
Con la Sentenza n. 41191 del
22/10/2012, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del datore di
lavoro nel fornire un’adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, al
lavoratore che utilizza un macchinario pericoloso.
Alcuni passaggi della
sentenza:
"""""""""Cassazione Penale, 22 ottobre 2012, n. 41191 - Macchina
sega ossi e mancanza di formazione specifica e di DPI
(...)
le norme
antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di
lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli
stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore
di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore
del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità
rispetto al procedimento lavorativo. (...)
valenza esimente da assegnare alla condotta colposa
posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di
garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli
obblighi di vigilanza che gravano sull'imprenditore risultano funzionali anche
rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente
verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di
causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento
del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato
causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il
comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori
di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte
all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e
la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa
concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i
soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili
della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica
(...)
non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il
comportamento del lavoratore (...)
che abbia
compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni,
nel segmento di lavoro attribuitogli (...)""""""""".
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